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Gentili Socie e Cari Soci,
 
il MEF, lo scorso 9 agosto, ha rivisto l’elenco dei Paesi inseriti in White List.
 
Ritenendo cosa utile, trasmettiamo copia del Decreto con l'elenco dei Paesi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 agosto 2016
Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.». (16A06123) (GU Serie Generale n.195 del 22-8-2016)
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non  applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da
soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di informazioni;

Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6,
comma 1, che  consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  e' aggiornato con cadenza semestrale; 

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Al decreto del Ministro delle  finanze  del  4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre          1996, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
       «Art. 1. - 1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  aprile
         1996, n. 239, gli Stati e territori  con  i  quali  e'  attuabile  lo scambio di informazioni sono i seguenti:
    Albania
    Alderney
    Algeria
    Anguilla
    Arabia Saudita
    Argentina
    Armenia
    Aruba
    Australia
    Austria
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Belgio
    Belize
    Bermuda
    Bielorussia
    Bosnia Erzegovina
    Brasile
    Bulgaria
    Camerun
    Canada
    Cina
    Cipro
    Colombia
    Congo (Repubblica del Congo)
    Corea del Sud
    Costa d'Avorio
    Costa Rica
    Croazia
    Curacao
    Danimarca
    Ecuador
    Egitto
    Emirati Arabi Uniti
    Estonia
    Etiopia
    Federazione Russa
    Filippine
    Finlandia
    Francia
    Georgia
    Germania
    Ghana
    Giappone
    Gibilterra
    Giordania
    Grecia
    Groenlandia
    Guernsey
    Herm
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Cayman
    Isole Cook
    Isole Faroe
    Isole Turks e Caicos
    Isole Vergini Britanniche
    Israele
    Jersey
    Kazakistan
    Kirghizistan
    Kuwait
    Lettonia
    Libano
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia
    Malaysia
    Malta
    Marocco
    Mauritius
    Messico
    Moldova
    Montenegro
    Montserrat
    Mozambico
    Nigeria
    Norvegia
    Nuova Zelanda
    Oman
    Paesi Bassi
    Pakistan
    Polonia
    Portogallo
    Qatar
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Repubblica Slovacca
    Romania
    San Marino
    Senegal
    Serbia
    Seychelles
    Singapore
    Sint Maarten
    Siria
    Slovenia
    Spagna
    Sri Lanka
    Stati Uniti d'America
    Sud Africa
    Svezia
    Svizzera
    Tagikistan
    Taiwan
    Tanzania
    Thailandia
    Trinitad e Tobago
    Tunisia
    Turchia
    Turkmenistan
    Ucraina
    Uganda
    Ungheria
    Uzbekistan
    Venezuela
    Vietnam
    Zambia.»;
    b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente:
       «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare  ai  sensi  dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,                sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art.  1  gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate                      violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella  prassi  operativa            l'adeguatezza  dello scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  uno  strumento   giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con          la Repubblica italiana.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2016
 
                                                  Il Ministro: Padoan
 

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